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NORMATIVA SULLA PRIVACY PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Doppia Sicurezza
Pubblicato da Doppia Sicurezza in Blog · 5 Ottobre 2018
NORMATIVA SULLA PRIVACY E TELECAMERE: COME COMPORTARSI

In un paese sempre più soggetto a effrazioni e furti sia in ambienti domestici sia in ambienti lavorativi ed esercizi commerciali, la videosorveglianza sta diventando un fenomeno sempre più diffuso. Per questo motivo, sono state varate alcune normative e leggi sulla privacy (da analizzare in quanto non è presente una regolamentazione organica in tema di videosorveglianza) che regolamentano l’installazione di tali impianti. La materia va pertanto esaminata alla luce delle disposizioni in tema di privacy, in quanto si applicano in presenza di un qualunque trattamento di “dati personali”, prima fra tutte l’immagine di un soggetto (D.Lgs. 196/03).

Prima dell'acquisto di prodotti per la videosorveglianza, è quindi opportuno verificare la compatibilità del loro impiego con i suddetti principi.

Normativa sulla Privacy per gli impianti di Videsorveglianza

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla vera e propria installazione di impianti, l’autorità Garante per la protezione dei dati personali, è più volte intervenuta in tema di videosorveglianza con significativi provvedimenti individuando 4 principi da osservare affinché la videosorveglianza sia legittima, riguardanti: liceità, necessità, proporzionalità, finalità.

Il provvedimento in particolare stabilisce:

  • che l’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire;
  • che gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili;
  • che l’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo;
  • che i cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area è sottoposta a videosorveglianza.
Normativa circa gli Impianti di Videosorveglianza Domestica

Le funzioni comuni alle più diffuse telecamere devono essere opportunamente valutate, secondo la normativa vigente, sia per uso commerciale sia per la videosorveglianza domestica. Tra le caratteristiche che devono essere valutate troviamo: la possibilità di zoom delle immagini, il riconoscimento dei volti e la tecnologia ad infrarossi (per le videoregistrazioni in assenza di luce). Le funzioni appena descritte o l'uso, apparentemente banale, di telecamere fittizie o non funzionanti con il solo scopo di deterrenza per i malintenzionati, devono essere esaminate con attenzione, potendo influenzare notevolmente il comportamento delle persone riprese. La finalità dell'impianto di videosorveglianza deve essere, inoltre, dichiarata esplicitamente da chi se ne avvale attraverso l'esposizione di cartelli, ben visibili, in prossimità delle stesse aree video sorvegliate.

Anche per quanto riguarda i videocitofoni, il discorso è lo stesso, in particolare quando sono dotati di un sistema di memorizzazione delle immagini: la memorizzazione delle immagini è infatti uno dei passaggi fondamentali che può ledere la privacy di terzi.

Misure specifiche nell’ambito dei rapporti di lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali, in un provvedimento del 2004, ha stabilito le regole da rispettare nelle attività di videosorveglianza effettuate nell'ambito dei rapporti di lavoro, ribadendo il principio che, se si intende utilizzare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro, va tenuto conto che lo Statuto dei Lavoratori vieta l’uso di impianti e di apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori e, nel caso in cui il loro impiego risulti necessario per altre finalità, prescrive alcune garanzie.

In particolare ha stabilito che occorre osservare le garanzie previste dall'art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) per il quale è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori ovvero non destinati all'attività lavorativa (ad esempio bagni, spogliatoi, docce, locale degli armadietti e luoghi ricreativi). Ammette, invece, l’uso di impianti e di  apparecchiature  di videosorveglianza se richiesti da esigenze organizzative e produttive, oppure da esigenze di sicurezza sul posto di lavoro, ma dai quali possa derivare anche il controllo a distanza dei lavoratori (cioè l'attività espressamente vietata dalla legge) a condizione che vi sia il preventivo accordo con le Rappresentanze Sindacali aziendali, oppure, in mancanza di accordo, a seguito di specifica autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

La Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione, dovrà provvedere a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se l'angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dall'art. 4 della legge n. 300/1970 ed eventualmente indicherà le prescrizioni da osservare.



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